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Ordinanza del Sindaco n. 40 del 9.12.2024 - Comune di Pietracamela

Chiusura temporanea traffico veicolare della strada Comunale denominata la Laghetta di Cima Alta Prati di Tivo Comune di Pietracamela (TE) dalle ore 00.01 dell'11.12.2024 fino a fine innevamento

( Assergi, 20 Dicembre 2024 )

CONSIDERATO che il Comune di Pietracamela risulta essere proprietario della strada sita in località Prati di Tivo, nello specifico denominata comunemente "Per la Laghetta di Cima Alta";

VISTO che l'art. 14 del codice della strada, presente al Titolo II Capo I, tratta della costruzione e tutela delle strade, ed al 1° comma testualmente recita: "Gli Enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione provvedono:
a) alla manutenzione, gestione, pulizia delle strade, delle pertinenze, dei servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle loro pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della relativa segnaletica".

PRESO ATTO che date le condizioni climatiche della Località Prati di Tivo, posta a 1500 m.l.., in particolare nel periodo invernale, rendono la strada in oggetto, perennemente innevata e ghiacciata anche perché in ombra data la presenza di fitta vegetazione,

CONSIDERATO che in detta via sono presenti poche abitazioni e solo nel tratto iniziale, comunque raggiungibili anche a piedi, perché poco distanti dal Piazzale Amorocchi;

VISTO che l'Amministrazione Comunale non riesce a garantire una idonea manutenzione, una sicura viabilità;

RAVVISATA la necessità, ai fini della sicurezza e l'incolumità pubblica, di controllare il transito veicolare;

VISTA la necessità di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;

VISTI gli art, 6, 7 e 9 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 258 - Codice della Strada;

RITENUTO opportuno, onde evitare incidenti a persone animali e/o a cose, predisporre la chiusura della succitata strada comunale al transito veicolare;

                                                                 ORDINA

La chiusura al traffico veicolare della strada comunale denominata "Per la Laghetta di Cima Alta", dalle ore 00:01 del giorno 11/12/2024 fino a fine innevamento;

A tal fine vengono disposte le seguenti prescrizioni:

L'Area deve essere chiusa con barra di ferro, con indicazione del presente atto;

È ammesso il solo transito pedonale e comunque con adeguato equipaggiamento;

Da divieti e limitazioni su riportati sono esclusi, ai mezzi di soccorso pubblici e privati, alle Forze dell'Ordine, della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio e servizio d'emergenza, al gestore di rifugio "Cima Alta" e al gestore del rifugio "Franchetti" Prati di Tivo Comune di Pietracamela, ai mezzi del gestore degli impianti di risalita, i proprietari e gli affittuari delle abitazioni ubicate lungo il tratto interessato.

Si precisa che i gestori dei Rifugi "Cima Alta" e "Rifugio Franchetti" nonché i proprietari e gli affittuari delle abitazioni ubicate lungo il tratto interessato dovranno richiedere autorizzazione sottoscritta al Comune di Pietracamela (TE) per l'accesso sottoscrivendo tutte le responsabilità da eventuali danni causati o ricevuti all'interno di detta strada, tenuti presenti i limiti geomorfologici del tracciato stradale per assoluta assenza di adeguate protezioni dei margini;

1- La trasgressione a tale ordinanza in seguito alla circolazione, oltre alla sanzione secondo quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, solleva l'Ente proprietario della Strada da qualsiasi responsabilità per danni derivanti a persone animale o a cose;

2- Tutti dovranno attenersi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada;

3- È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e di farla osservare. Contro gli inadempimenti si procederà a norma di legge.

                                                                  INFORMA

Contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso giurisdizionale al tar Abruzzo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario entro 120 (centoventi) giorni al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Copia della presenta ordinanza viene divulgata mediante pubblicazione all'albo comunale, nonché, Prefettura, alla Stazione dei Carabinieri di Pietracamela, ai Carabinieri del Parco del Comune di Pietracamela, all'Ufficio di Polizia Locale, che provvederanno all'esecuzione del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
DOTT. ANTONIO VILLANI

Ordinanza del Sindaco n. 40 del 9.12.2024 - Comune di Pietracamela
Ordinanza del Sindaco n. 40 del 9.12.2024 - Comune di Pietracamela
 
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