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Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia - Ordinanza N. 131 del 22/10/2024
Ordinanza contingibile ed urgente Ex Art. 54 comma 4 del D.L.GS 267/2000. Divieto di utilizzo del Bivacco Andrea Bafile. Provvedimenti
IL SINDACO
Preso Atto della nota via pec pervenuta il 7 luglio 2024 con la quale la Sezione Cai di L’Aquila ha comunicato di avere dichiarato lo Stato di Inagibilità del manufatto denominato “Bivacco Andrea Bafile” sito nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, censito al Fg. 38 part. n. 34, ubicato a quota 2.669 metri sulla cresta sud-est della Vetta Centrale del Corno Grande, Bivacco edificato nel 1966 e di proprietà della Sezione CAI di L'Aquila;
Preso Atto dell’ulteriore nota via pec pervenuta il 7 ottobre 2024, prot. n. 7443, con la quale la stessa Sezione ha segnalato “le gravi condizioni in cui versa il Bivacco … con la conseguenza di un evidente pericolo … relativo alla tenuta stessa del Bivacco nel prossimo periodo invernale … indotta dalle condizioni attuali dell’immobile, in cui non è garantita la pubblica incolumità, tanto più in un ambiente impervio con condizioni invernali avverse cui si aggiunge un elevato rischio di danno ambientale. Ne consegue la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza e tutela della pubblica incolumità con l’eliminazione del pericolo, tramite l’adozione di provvedimenti ex art. 21 bis L 241/90 atti a tutelare la pubblica e privata incolumità e oltre che l’ambiente”;
Letta la Relazione 27 giugno 2024 sullo Stato di Conservazione del Bivacco Andrea Bafile, redatta dall'ing. Gianfranco Vanni, allegata alla pec 7 ottobre 2024, con il quale ha dichiarato l’inagibilità del manufatto e nella quale è evidenziato: "Allo stato attuale il bivacco presenta un avanzato stato di degrado dovuto essenzialmente alla vetustà e alla esposizione agli agenti atmosferici: 1. esfoliazione degli stati di vernice esterna di colore rosso; 2. distacco completo del pannello di rivestimento della parete sandwich posteriore; 3. marcescenza della parte alta del pannello sandwich della parete nord; 4. distacco completo del pannello in lamiera zincata della semi porta superiore di accesso; 5. mancanza del chiavistello di chiusura della semi porta superiore di accesso; 6. distacchi di elementi della porta di accesso; 7. generalizzati fenomeni di usura degli elementi e componenti edilizi; e fenomeni di dissesto quali: 1. distacco dell’asola del tirante dalla struttura, in corrispondenza dell’angolo sud-ovest; 2. allentamento dei tiranti di controvento". Nella Relazione lo Stato di Inagibilità è stato fondato sulle seguenti motivazioni:
“1. l’esposizione agli agenti atmosferici, 2. le condizioni di degrado e dissesto suindicate, 3. la vulnerabilità della struttura dovuta alla mancanza di elementi riportati negli schemi progettuali, 4. le condizioni di pericolo dovute alla presenza dei relitti metallici all’area circostante il manufatto, 5. la capacità residuale insufficiente a svolgere le funzioni minime di ricovero di emergenza”;
Ritenuto che alla luce del quadro sommariamente riferito necessita inibire formalmente l’utilizzo del Bivacco Andrea Bafile;
Considerata l’estrema urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare la situazione di pericolo che minacciano la privata e pubblica incolumità;
Visto l’art. 7 della L. 241/1990 che dispone: “Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento”.
Ritenuto altresì che occorre intervenire con estrema urgenza e che non è possibile comunicare formale avvio del procedimento in ragione della forte preoccupazione di pericolo in cui verte i Bivacco;
Considerato altresì che, per i motivi sopra riportati, sussistono le condizioni per l'adozione di provvedimenti di carattere contingibile e urgente al fine di prevenire i pericoli per la pubblica e privata incolumità, ai sensi dell'art. 54 de! D. Lgs 267/2000;
Richiamata in merito la competenza del Sindaco all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del TUEL nonché dall'art. 1 del D. Lgs 2 gennaio 2018, n. 1, recante apposita qualifica in capo al Sindaco di “autorità locale di protezione civile”;
Atteso che in via cautelativa al fine di garantire la privata e pubblica incolumità, si necessita procedere a:
- Interdire l’utilizzo del Bivacco Andrea Bafile;
- Rimuovere il Bivacco Andrea Bafile;
Viste
le leggi vigenti ed in particolare
- la Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 267 del 18 agosto del 2000 artt. 50 e 54 "Testo Unico Degli Enti locali";
- la legge 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
O R D I N A
l’interdizione dell’utilizzo del “Bivacco Andrea Bafile” sito nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, censito al Fg. 38 part. n. 34, ubicato a quota 2.669 metri sulla cresta sud-est della Vetta Centrale del Corno Grande, non più idoneo all’utilizzo per cui è stato edificato, al fine di
garantire la pubblica incolumità, fino al momento della rimozione dello stesso.
O R D I N A
al C.A.I. Sezione dell’Aquila, la rimozione del Bivacco “Bivacco Andrea Bafile” sito nel Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, censito al Fg. 38 part. n. 34, ubicato a quota 2.669 metri sulla cresta sud-est della Vetta Centrale del Corno Grande, entro e non oltre giorni 60 decorrenti
dalla data di notifica della presente Ordinanza.
Le operazioni dovranno essere effettuate valutando il periodo migliore in cui operare in sicurezza a seconda delle condizioni del percorso attrezzato attraverso il quale è possibile raggiungerlo, la stessa ubicazione del Bivacco e delle precipitazioni piovose/nevose, in ragione delle quali potrà essere accordato, con separato provvedimento, una proroga del termine per l’ottemperanza del presente provvedimento;
D E C L I N A
ogni responsabilità dell'Ente per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti dall'inosservanza della presente ordinanza o che nel frattempo dovessero verificarsi, responsabilità che resta a carico dei trasgressori;
D I S P O N E
- che la presente Ordinanza sia trasmessa prima della sua esecutività alla Prefettura di Teramo ai sensi dell'art. 54, comma 4 de] D. Lgs n. 267/2000;
che successivamente la presente ordinanza venga resa nota, mediante affissione all’albo pretorio, per trenta (30) giorni, e sulla Home Page del sito istituzionale del Comune di Isola del Gran Sasso, in forma di avviso, per sessanta (60) giorni;
- che copia della presente venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni;
- che copia della presente venga pubblicata sulla Home Page del proprio sito istituzionale in forma di avviso, fino al momento della rimozione del Bivacco;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- al Sig. Prefetto di Teramo, Via Luigi Vinciguerra, 1 64100 TERAMO – PEC prefetto.prefte@pec.interno.it;
- alla Regione Abruzzo - Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali– PEC dpc031@pec.regione.abruzzo.it ;
- ai Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise” – Reparto Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga- faq42613@pec.carabinieri.it;
- al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - gransassolagapark@pec.it;
- alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo – sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it;
- al C.A.I. L’Aquila laquila@pec.cai.it
- che il mancato rispetto, da parte dei destinatari della presente ordinanza, costituisce inadempienza e che, pertanto, si procederà alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria a norma dell'art. 650 c.p.;
- che è fatto obbligo a chiunque di rispettare e di far rispettare la presente ordinanza per quanto di rispettiva competenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Teramo entro il termine di giorni 30 dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa o comunque dalla piena conoscenza dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
- ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, entro il termine di giorni 60 decorrente dalla data di notificazione o comunque dalla piena conoscenza dello stesso alto (L. 6/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica o dalla piena conoscenza dcl provvedimento, ai sensi dcl D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
Isola del Gran Sasso d'Italia, lì 22/10/2024
Il Sindaco
IANNI ANDREA