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Il marchio collettivo geografico

Il Nome e il Logo del Parco sulle produzioni agroalimentari

L'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare e rafforzare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche attraverso la salvaguardia dei valori storicio-antropologici delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali è alla base della scelta di utilizzare uno strumento che sottolineasse il legame tra il marchio geografico e la garanzia della sua conformità a specifiche regole d'uso.
La normativa europea, viene in soccorso a tale esigenza, attraverso il regolamento CE 40/94 che disciplina il Marchio Comunitario.
Su questa base normativa, si è costruito un sistema le cui regole e condizioni imprescindibili, sono state quelle di non creare ingiustificato privilegio o pregiudizio allo sviluppo di altre iniziative o alla libera circolazione delle merci.
Il marchio collettivo geografico, rappresenta una forma di compensazione per gli sforzi sostenuti dai produttori dell'Area protetta e non può essere visto come una distorsione del libero mercato a detrimento della circolazione di produzioni fuori area protetta o di quelle di altri produttori non aderenti al sistema.
In questo sistema, l'Ente Parco che regolamenta e rilascia la concessione d'uso del logo, assiste i produttori, effettua audit ispettivi per la verifica dei requisiti richiesti dei Produttori, cioè i soggetti che esercitano la propria attività imprenditoriale (coltivazione, raccolta, allevamento, trasformazione o stoccaggio) in uno dei Comuni del Parco e che rispettano i requisiti del regolamento.

Marchio del Parco


(foto di Archivio Ente Parco)
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